Art. 21

Visite in sito

In vigore dal 21 giu 2012
Visite in sito 1.   Una o più volte, a tempo debito, il verificatore conduce, durante il processo di verifica, una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, per svolgere le attività previste dal presente capo, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti. 2.   Il gestore o l’operatore aereo dà al verificatore l’accesso ai propri siti. 3.   Al fine di verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, il verificatore si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell’impianto nonché la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione. 4.   Per verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, il verificatore decide, in base all’analisi dei rischi, se siano necessarie visite a ulteriori siti, anche quando parti importanti delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo siano condotte in altri luoghi, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.
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