Art. 20

Campionamento

In vigore dal 21 giu 2012
Campionamento 1.   Nell’accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo di cui all’, lettere b) e c), oppure nell’effettuare i controlli di cui agli , il verificatore può ricorrere ai metodi di campionamento specifici per un impianto o un operatore aereo purché il campionamento, in base all’analisi dei rischi, sia giustificato. 2.   Qualora il verificatore individui una non conformità o un’inesattezza in occasione del campionamento, chiede al gestore o all’operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell’inesattezza al fine di valutarne l’impatto sui dati comunicati. In base all’esito di tale valutazione, il verificatore stabilisce se siano necessarie attività di verifica aggiuntive, se le dimensioni del campionamento debbano essere aumentate e quale parte dell’insieme dei dati debba essere corretta dal gestore o dall’operatore aereo. 3.   Il verificatore documenta l’esito dei controlli di cui agli , compresi i dettagli dei campioni aggiuntivi, nella documentazione interna di verifica.
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