Art. 18

Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti

In vigore dal 21 giu 2012
Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti 1.   Qualora i metodi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente siano stati utilizzati per completare i dati mancanti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 601/2012, il verificatore controlla che i metodi impiegati fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta. Qualora il gestore o l’operatore aereo abbia ottenuto l’approvazione dell’autorità competente per l’uso di metodi diversi da quelli di cui al primo comma a norma dell’ del regolamento (UE) n. 601/2012, il verificatore controlla che l’approccio approvato sia stato applicato correttamente e documentato in modo adeguato. Qualora il gestore o l’operatore aereo non riesca a ottenere per tempo tale approvazione, il verificatore controlla che l’approccio utilizzato dal gestore o dall’operatore aereo per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e che tale approccio non comporti inesattezze rilevanti. 2.   Il verificatore controlla che le attività di controllo attuate dal gestore o dall’operatore aereo per evitare il verificarsi di una mancanza di dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 siano efficaci.
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