Art. 17

Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio

In vigore dal 21 giu 2012
Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio 1.   Il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio approvata dall’autorità competente nel piano di monitoraggio, compresi i dettagli specifici di detta metodologia. 2.   Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del piano di campionamento di cui all’ del regolamento (UE) n. 601/2012, approvato dall’autorità competente. 3.   In presenza di un trasferimento di CO2 a norma degli del regolamento (UE) n. 601/2012 ove la CO2 trasferita sia misurata sia dall’impianto di provenienza che da quello di destinazione, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati in entrambi gli impianti siano riconducibili all’incertezza insita nei sistemi di misurazione e che sia stata utilizzata nelle comunicazioni di entrambi gli impianti la corretta media aritmetica dei valori misurati. Qualora le differenze tra i valori misurati in entrambi gli impianti non siano riconducibili all’incertezza insita nei sistemi di misurazione, il verificatore controlla che siano state operate correzioni per allineare le differenze tra i valori misurati, che tali correzioni siano state prudenziali e che l’autorità competente abbia approvato dette correzioni. 4.   Qualora i gestori siano tenuti, a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012, a includere nei piani di monitoraggio ulteriori elementi utili per rispettare le disposizioni di cui all’, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione (10), il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione delle procedure di cui all’, paragrafo 3, di detto regolamento. Nel far ciò, il verificatore controlla anche che il gestore abbia sottoposto all’autorità competente, entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione, le informazioni su eventuali modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto.
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