Art. 48

Decisione sull’accreditamento e sull’attestato di accreditamento

In vigore dal 21 giu 2012
Decisione sull’accreditamento e sull’attestato di accreditamento 1.   L’organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’allegato III, nel predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, all’ampliamento o al rinnovo dell’accreditamento di un richiedente. 2.   Qualora l’organismo nazionale di accreditamento decida di concedere, ampliare o rinnovare l’accreditamento di un richiedente, emette un attestato di accreditamento in tal senso. L’attestato di accreditamento è corredato delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’allegato III. L’attestato di accreditamento ha validità non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di emissione del certificato da parte dell’organismo nazionale di accreditamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:600:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo