Art. 48
Decisione sull’accreditamento e sull’attestato di accreditamento
In vigore dal 21 giu 2012
Decisione sull’accreditamento e sull’attestato di accreditamento
1. L’organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’allegato III, nel predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, all’ampliamento o al rinnovo dell’accreditamento di un richiedente.
2. Qualora l’organismo nazionale di accreditamento decida di concedere, ampliare o rinnovare l’accreditamento di un richiedente, emette un attestato di accreditamento in tal senso.
L’attestato di accreditamento è corredato delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’allegato III.
L’attestato di accreditamento ha validità non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di emissione del certificato da parte dell’organismo nazionale di accreditamento.
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