Art. 50
Rivalutazione
In vigore dal 21 giu 2012
Rivalutazione
1. Prima della scadenza dell’attestato di accreditamento, l’organismo nazionale di accreditamento conduce una rivalutazione del verificatore al quale ha rilasciato un attestato di accreditamento, per stabilire se la validità di tale attestato di accreditamento possa essere prorogata.
2. L’organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per la rivalutazione di ciascun verificatore in maniera da comprendere campioni rappresentativi dell’ambito di accreditamento da valutare. Nel pianificare e condurre l’intervento di vigilanza l’organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’allegato III.
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