Art. 51

Valutazione straordinaria

In vigore dal 21 giu 2012
Valutazione straordinaria 1.   In qualsiasi momento l’organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria per assicurare che il verificatore rispetti le disposizioni del presente regolamento. 2.   Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare l’esigenza di una valutazione straordinaria, il verificatore informa immediatamente l’organismo nazionale di accreditamento circa qualsiasi modifica significativa a un aspetto del proprio stato o operatività, che si rifletta sul proprio accreditamento. Tali modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all’allegato III.
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