Art. 53
Misure amministrative
In vigore dal 21 giu 2012
Misure amministrative
1. L’organismo nazionale di accreditamento può sospendere, revocare o ridurre l’accreditamento di un verificatore qualora quest’ultimo non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento.
L’organismo nazionale di accreditamento sospende, revoca o riduce l’accreditamento di un verificatore su richiesta di quest’ultimo.
L’organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura per la sospensione e la revoca dell’accreditamento e la riduzione dell’ambito dell’accreditamento.
2. L’organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o ne restringe l’ambito in ognuno dei seguenti casi:
a)
il verificatore ha commesso una violazione grave dei requisiti del presente regolamento;
b)
il verificatore non ha soddisfatto i requisiti del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta;
c)
il verificatore ha violato altri specifici termini o condizioni dell’organismo nazionale di accreditamento.
3. L’organismo nazionale di accreditamento revoca l’accreditamento se:
a)
il verificatore non ha posto rimedio ai motivi alla base di una decisione di sospensione dell’attestato di accreditamento;
b)
un membro dell’alta dirigenza del verificatore ha subito una condanna per frode;
c)
il verificatore ha fornito intenzionalmente informazioni false.
4. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l’ambito dell’accreditamento a norma dei paragrafi 2 e 3 è passibile di ricorso.
Gli Stati membri istituiscono procedure per la risoluzione di tali ricorsi.
5. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l’ambito dell’accreditamento ha effetto a decorrere dalla relativa notifica al verificatore.
L’organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione dell’attestato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e sia convinto che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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