Art. 55
Accreditamento transfrontaliero
In vigore dal 21 giu 2012
Accreditamento transfrontaliero
Qualora uno Stato membro non consideri economicamente sensato o sostenibile designare un organismo nazionale di accreditamento o fornire determinati servizi di accreditamento ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE, esso ricorre all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro.
Lo Stato membro di cui trattasi ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
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