Art. 57
Squadra di valutazione
In vigore dal 21 giu 2012
Squadra di valutazione
1. L’organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ogni singola valutazione.
2. La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici per un ambito specifico di accreditamento.
La squadra di valutazione comprende almeno una persona competente in materia di monitoraggio e rendicontazione di emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012 negli aspetti pertinenti per l’ambito di accreditamento e che possieda le competenze e le conoscenze necessarie per valutare le attività di verifica presso l’impianto o l’operatore aereo per tale ambito, nonché almeno una persona che conosca la normativa e gli orientamenti nazionali pertinenti.
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