Art. 59
Esperti tecnici
In vigore dal 21 giu 2012
Esperti tecnici
1. L’organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore nello svolgimento delle attività di valutazione.
2. Un esperto tecnico dispone delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore, nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l’esperto tecnico:
a)
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento (UE) n. 601/2012, il presente regolamento, le norme pertinenti e gli altri atti legislativi in materia, nonché gli orientamenti applicabili;
b)
dispone di una conoscenza sufficiente delle attività di verifica.
3. L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:600:oj#art-59