Art. 61
Reclami
In vigore dal 21 giu 2012
Reclami
Qualora l’organismo nazionale di accreditamento riceva un reclamo riguardante il verificatore dall’autorità competente, dal gestore o dall’operatore aereo oppure da altre parti interessate, l’organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole:
a)
si pronuncia in merito alla validità del reclamo;
b)
provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
c)
adotta azioni adeguate per far fronte al reclamo;
d)
registra il reclamo e le azioni adottate;
e)
risponde all’autore del reclamo.
Storico versioni
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