Art. 61

Reclami

In vigore dal 21 giu 2012
Reclami Qualora l’organismo nazionale di accreditamento riceva un reclamo riguardante il verificatore dall’autorità competente, dal gestore o dall’operatore aereo oppure da altre parti interessate, l’organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole: a) si pronuncia in merito alla validità del reclamo; b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni; c) adotta azioni adeguate per far fronte al reclamo; d) registra il reclamo e le azioni adottate; e) risponde all’autore del reclamo.
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