Art. 63
Accesso alle informazioni e riservatezza
In vigore dal 21 giu 2012
Accesso alle informazioni e riservatezza
1. L’organismo nazionale di accreditamento divulga e aggiorna periodicamente le informazioni ottenute nell’espletamento delle attività di accreditamento.
2. L’organismo nazionale di accreditamento adotta le disposizioni opportune per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni ottenute, a norma dell’, punto 4), del regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni
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