Art. 59 · Esperti tecnici

Art. 59

Esperti tecnici

In vigore dal 21 giu 2012
Esperti tecnici 1.   L’organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore nello svolgimento delle attività di valutazione. 2.   Un esperto tecnico dispone delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore, nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l’esperto tecnico: a) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento (UE) n. 601/2012, il presente regolamento, le norme pertinenti e gli altri atti legislativi in materia, nonché gli orientamenti applicabili; b) dispone di una conoscenza sufficiente delle attività di verifica. 3.   L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
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