Art. 54
Organismo nazionale di accreditamento
In vigore dal 21 giu 2012
Organismo nazionale di accreditamento
1. I compiti connessi all’accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Qualora uno Stato membro decida di consentire la certificazione, a norma del presente regolamento, dei verificatori che sono persone fisiche, i compiti relativi alla certificazione di detti verificatori sono affidati a un’autorità nazionale diversa dall’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi dell’opzione di cui al paragrafo 2, garantisce che l’autorità nazionale di cui trattasi soddisfi i requisiti del presente regolamento, compresi quelli stabiliti all’, e fornisce le prove documentali richieste a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Un organismo nazionale di accreditamento è membro dell’organismo riconosciuto a norma dell’ di detto regolamento.
5. Un organismo nazionale di accreditamento è incaricato di espletare l’accreditamento quale attività di autorità pubblica e gode del riconoscimento formale dello Stato membro, laddove l’accreditamento non sia direttamente svolto da autorità pubbliche.
6. Ai fini del presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:600:oj#art-54