Art. 4
Presunzione di conformità
In vigore dal 21 giu 2012
Presunzione di conformità
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — ai sensi dell’, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione coprano tali prescrizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:600:oj#art-4