Art. 3

Definizioni

In vigore dal 21 giu 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’ della direttiva 2003/87/CE e all’ del regolamento (UE) n. 601/2012, si intende per: 1) «rischio di non individuazione», il rischio che il verificatore non individui un’inesattezza rilevante nella comunicazione; 2) «accreditamento», l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell’ottemperanza di un verificatore ai requisiti fissati dalle norme armonizzate, ai sensi dell’, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008, e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, per svolgere la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo a norma del presente regolamento; 3) «verificatore», una persona giuridica o altro ente giuridico che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento e accreditato da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento, oppure una persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l’, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell’emissione della dichiarazione di verifica; 4) «verifica», le attività svolte da un verificatore per presentare una dichiarazione di verifica a norma del presente regolamento; 5) «inesattezza rilevante», una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo da parte dell’autorità competente; 6) «comunicazione del gestore o dell’operatore aereo», la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l’operatore aereo deve presentare ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE oppure la comunicazione delle tonnellate-chilometro che l’operatore aereo deve presentare al fine di chiedere l’assegnazione delle quote ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies di detta direttiva; 7) «ambito di accreditamento», le attività di cui all’allegato I per le quali è chiesto o è stato concesso l’accreditamento; 8) «competenza», la capacità di applicare conoscenze e qualifiche per lo svolgimento di un’attività; 9) «soglia di rilevanza», il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti dal verificatore; 10) «sistema di controllo», la valutazione dei rischi da parte del gestore o dell’operatore aereo e il complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che un gestore o un operatore aereo istituisce, documenta, applica e mantiene ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 601/2012; 11) «attività di controllo», le azioni compiute o le misure adottate dal gestore o dall’operatore aereo per attenuare i rischi intrinseci; 12) «non conformità», una delle seguenti situazioni: a) ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente; b) ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro da parte di un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso da un operatore aereo in violazione degli obblighi contemplati nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente; c) ai fini dell’accreditamento di cui al capo IV, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento; 13) «sito», ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui i dati e le informazioni utili sono controllati e archiviati; 14) «ambiente di controllo», il contesto in cui opera il sistema di controllo interno e il complesso delle azioni della dirigenza di un gestore o di un operatore aereo per assicurare la consapevolezza di detto sistema di controllo interno; 15) «rischio intrinseco», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l’effetto di eventuali attività di controllo correlate; 16) «rischio di controllo», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; 17) «rischio di verifica», il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è viziata da inesattezze rilevanti; 18) «garanzia ragionevole», un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso positivamente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo oggetto della verifica non sia viziata da inesattezze rilevanti; 19) «procedure di analisi», l’analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un’analisi delle relazioni tra i dati che non sono in linea con altre informazioni utili oppure che mostrino uno scostamento dai valori previsti; 20) «documentazione interna di verifica», l’intera documentazione interna che un verificatore raccoglie per registrare tutte le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte per la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo; 21) «capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS», un auditor dell’EU ETS (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea) incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e responsabile dell’esecuzione della verifica sulla comunicazione di un gestore o di un operatore aereo e della relazione in merito; 22) «auditor dell’EU ETS», un singolo membro di una squadra di verifica responsabile di condurre la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo che non sia il capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS; 23) «esperto tecnico», una persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica per la conduzione delle attività di verifica ai fini del capo III e per lo svolgimento delle attività di accreditamento ai fini del capo V; 24) «livello di garanzia», il grado di assicurazione fornito dal verificatore sulla dichiarazione di verifica in base all’obiettivo di ridurre il rischio di verifica secondo le circostanze dell’incarico di verifica; 25) «valutatore», un soggetto al quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento; 26) «valutatore responsabile», un valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva della valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento; 27) «inesattezza», un’omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dal gestore o dall’operatore aereo, non considerando l’incertezza ammissibile ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 601/2012;
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