Art. 49

Vigilanza

In vigore dal 21 giu 2012
Vigilanza 1.   L’organismo nazionale di accreditamento svolge un intervento di vigilanza annuale in relazione a ciascun verificatore cui ha rilasciato un attestato di accreditamento. La vigilanza comprende quanto meno: a) una visita ai locali del verificatore finalizzata allo svolgimento delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera b); b) l’osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell’, paragrafo 1, lettera c). 2.   L’organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza di un verificatore, di cui al paragrafo 1, entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato l’attestato di accreditamento al verificatore in questione. 3.   L’organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per l’intervento di vigilanza in relazione a ciascun verificatore in maniera da comprendere campioni rappresentativi dell’ambito di accreditamento da valutare, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’allegato III. 4.   Sulla base dei risultati dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell’accreditamento. 5.   Qualora un verificatore svolga una verifica in un altro Stato membro, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore può chiedere all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui si svolge la verifica, di effettuare attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:600:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Vigilanza (Art. 49 Regolamento (UE) 2012/600) — Testo vigente | Portale Normativo