Art. 24
Conclusioni sui risultati della verifica
In vigore dal 21 giu 2012
Conclusioni sui risultati della verifica
Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la verifica, il verificatore:
a)
controlla i dati definitivi provenienti dal gestore o dall’operatore aereo, compresi quelli che sono stati corretti in base alle informazioni ottenute durante la verifica;
b)
esamina le motivazioni addotte dal gestore o dall’operatore aereo per eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza;
c)
esamina l’esito della valutazione per stabilire se il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, comprese le procedure ivi descritte, sia stato attuato in maniera corretta;
d)
valuta se il rischio di verifica si collochi su un livello accettabilmente basso per conseguire una ragionevole certezza;
e)
assicura di aver raccolto prove sufficienti per essere in condizione di emettere un parere sulla verifica, che esprima con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
f)
fa sì che il processo di verifica sia interamente comprovato nella documentazione interna di verifica e che si possa esprimere un giudizio definitivo nella dichiarazione di verifica.
Storico versioni
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