Art. 26

Documentazione interna di verifica

In vigore dal 21 giu 2012
Documentazione interna di verifica 1.   Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno: a) i risultati delle attività di verifica svolte; b) l’analisi strategica, l’analisi dei rischi e il piano di verifica; c) informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati. 2.   La documentazione interna di verifica di cui al paragrafo 1 è redatta in modo che il responsabile del riesame indipendente di cui all’ e l’organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica sia stata condotta in conformità al presente regolamento. In seguito all’autenticazione della dichiarazione di verifica a norma dell’, paragrafo 5, il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica. 3.   Su richiesta, il verificatore permette all’autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.
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