Art. 25

Riesame indipendente

In vigore dal 21 giu 2012
Riesame indipendente 1.   Il verificatore sottopone la documentazione interna di verifica e la dichiarazione di verifica a un responsabile del riesame indipendente prima della presentazione della dichiarazione di verifica. 2.   Il responsabile del riesame indipendente non deve aver eseguito alcuna attività di verifica di cui effettua il riesame. 3.   Il riesame indipendente comprende l’intero processo di verifica descritto nel presente capo e registrato nella documentazione interna di verifica. Il responsabile del riesame indipendente conduce tale riesame in modo da assicurare che il processo di verifica si sia svolto in conformità al presente regolamento, che le procedure per le attività di verifica di cui all’ siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale. Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza. 4.   Qualora si verifichino circostanze tali da comportare modifiche nella dichiarazione di verifica successivamente al riesame, il responsabile del riesame indipendente analizza anche tali modifiche e i relativi elementi probanti. 5.   Il verificatore autorizza debitamente una persona ad autenticare la dichiarazione di verifica sulla base delle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e delle prove presenti nella documentazione interna di verifica.
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