Art. 27
Dichiarazione di verifica
In vigore dal 21 giu 2012
Dichiarazione di verifica
1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all’operatore aereo per ciascuna comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro sottoposta a verifica. La dichiarazione di verifica comprende almeno uno dei seguenti risultati:
a)
la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;
b)
la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
c)
l’ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell’ e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
d)
le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.
Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo può essere giudicata soddisfacente solo se non contiene inesattezze rilevanti.
2. Il gestore o l’operatore aereo trasmette la dichiarazione di verifica all’autorità competente unitamente alla comunicazione del gestore o dell’operatore aereo interessato.
3. La dichiarazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:
a)
il nome del gestore o dell’operatore aereo sottoposto a verifica;
b)
gli obiettivi della verifica;
c)
l’ambito di applicazione della verifica;
d)
un riferimento alla comunicazione del gestore o dell’operatore aereo sottoposta a verifica;
e)
i criteri impiegati per la verifica della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo, compresa l’autorizzazione, se del caso, e le versioni del piano di monitoraggio approvate dall’autorità competente, nonché il periodo di validità di ciascun piano di monitoraggio;
f)
le emissioni o le tonnellate-chilometro aggregate per attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e per impianto o operatore aereo;
g)
il periodo di comunicazione sottoposto a verifica;
h)
le responsabilità del gestore o dell’operatore aereo, dell’autorità competente e del verificatore;
i)
la dichiarazione relativa al parere sulla verifica;
j)
una descrizione di ciascuna inesattezza e non conformità individuata che non è stata corretta prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
k)
le date delle visite in sito effettuate e il soggetto che le ha effettuate;
l)
informazioni in merito all’eventuale rinuncia a una visita in sito e i motivi di tale rinuncia;
m)
eventuali questioni di inosservanza del regolamento (UE) n. 601/2012 emerse nel corso della verifica;
n)
qualora non si possa ottenere per tempo l’approvazione dell’autorità competente per il metodo utilizzato, per colmare le lacune di dati, a norma dell’, paragrafo 1, la conferma che il metodo applicato è o non è prudenziale e che comporta o no inesattezze rilevanti;
o)
qualora il verificatore abbia rilevato modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento dell’impianto che potrebbero avere un impatto sull’assegnazione delle quote di emissioni dell’impianto stesso e che non sono state comunicate all’autorità competente entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE, una descrizione di tali modifiche e delle osservazioni connesse;
p)
se del caso, le raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti;
q)
i nominativi del capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell’auditor dell’EU ETS e dell’esperto tecnico coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo;
r)
la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto del verificatore, con il relativo nominativo.
4. Il verificatore descrive nella dichiarazione di verifica le inesattezze e le non conformità con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all’operatore aereo, nonché all’autorità competente, di comprendere:
a)
l’entità e la natura dell’inesattezza o della non conformità;
b)
il motivo per cui l’inesattezza ha o meno un effetto rilevante;
c)
quale elemento della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo è interessato dall’inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio è interessato dalla non conformità.
5. Qualora uno Stato membro chieda al verificatore di sottoporre informazioni sul processo di verifica, in aggiunta agli elementi descritti nel paragrafo 3 e tali informazioni non sono necessarie per comprendere il parere sulla verifica, il gestore o l’operatore aereo può presentare, per motivi di efficienza, tali informazioni aggiuntive all’autorità competente separatamente dalla dichiarazione di verifica in una data diversa, ma non successiva al 15 maggio dello stesso anno.
Storico versioni
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