Art. 29

Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

In vigore dal 21 giu 2012
Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere 1.   Il verificatore valuta se il gestore o l’operatore aereo hanno corretto le non conformità riportate nella dichiarazione di verifica relativa al periodo di monitoraggio precedente, conformemente agli obblighi del gestore di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 601/2012, ove pertinenti. Qualora il gestore o l’operatore aereo non abbia corretto tali non conformità, a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 601/2012, il verificatore stabilisce se tale omissione aumenti o possa aumentare il rischio di inesattezze. Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore o dall’operatore aereo. 2.   Il verificatore registra, nella documentazione interna di verifica, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate vengono risolte dal gestore o dall’operatore aereo durante la verifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:600:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere (Art. 29 Regolamento (UE) 2012/600) — Testo vigente | Portale Normativo