Art. 30
Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione
In vigore dal 21 giu 2012
Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione
1. Il verificatore, qualora individui ambiti di miglioramento della prestazione del gestore o dell’operatore aereo in relazione alle lettere da a) a d) in appresso, include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni tese a migliorare le prestazioni del gestore o dell’operatore aereo riguardo a detti elementi, ossia:
a)
la valutazione dei rischi operata dal gestore o dall’operatore aereo;
b)
lo sviluppo, la documentazione, l’applicazione e il mantenimento delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo nonché la valutazione del sistema di controllo;
c)
lo sviluppo, la documentazione, l’applicazione e il mantenimento delle procedure per le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo nonché altre procedure che un gestore o un operatore aereo deve istituire ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012;
d)
il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, anche in relazione al conseguimento di livelli più elevati, riducendo i rischi e accrescendo l’efficienza del monitoraggio e della comunicazione.
2. Durante una verifica successiva a un anno in cui siano state formulate raccomandazioni di miglioramento nella dichiarazione di verifica, il verificatore controlla che il gestore o l’operatore aereo abbia dato corso a dette raccomandazioni e in che modo ciò sia avvenuto.
Qualora il gestore o l’operatore aereo non abbia attuato dette raccomandazioni o non l’abbia fatto in modo corretto, il verificatore ne valuta l’impatto sul rischio di inesattezze e non conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:600:oj#art-30