Art. 31

Verifica semplificata di impianti

In vigore dal 21 giu 2012
Verifica semplificata di impianti 1.   In deroga all’, paragrafo 1, il verificatore può decidere, previa approvazione di un’autorità competente a norma del secondo comma, di rinunciare alle visite in sito per gli impianti sulla base dell’esito dell’analisi dei rischi e dopo aver appurato di poter accedere a distanza a tutti i dati utili e che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito stabilite dalla Commissione. Il verificatore ne informa senza indugio il gestore. Il gestore presenta una domanda all’autorità competente di approvare la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito. Sulla base della domanda presentata dal gestore interessato, l’autorità competente decide in merito all’approvazione della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, prendendo in considerazione tutti gli elementi seguenti: a) le informazioni fornite dal verificatore sull’esito dell’analisi dei rischi; b) l’informazione secondo cui è possibile accedere a distanza ai dati utili; c) la dimostrazione del fatto che le disposizioni di cui al paragrafo 3 non sono applicabili all’impianto; d) la dimostrazione del fatto che sono soddisfatte le condizioni di rinuncia alle visite in sito stabilite dalla Commissione. 2.   L’approvazione dell’autorità competente di cui al paragrafo 1 non è necessaria per rinunciare alle visite in sito degli impianti a emissioni ridotte di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012. 3.   Il verificatore effettua visite in sito in ogni caso nelle situazioni seguenti: a) il verificatore valuta per la prima volta la comunicazione delle emissioni del gestore; b) il verificatore non ha effettuato visite in sito in due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso; c) durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative ai piani di monitoraggio, incluse quelle di cui all’, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 601/2012.
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