Art. 69

Scambio di informazioni e punti di contatto

In vigore dal 21 giu 2012
Scambio di informazioni e punti di contatto 1.   Gli Stati membri istituiscono uno scambio efficace di informazioni pertinenti e un’effettiva cooperazione fra i loro organismi nazionali di accreditamento — o, se del caso, le autorità nazionali incaricate della certificazione dei verificatori — e le autorità competenti. 2.   Qualora in uno Stato membro siano designate più di un’autorità competente ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE, una di esse viene autorizzata dallo Stato membro come punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui al presente capo.
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