Art. 68
Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione
In vigore dal 21 giu 2012
Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione
1. Gli Stati membri possono chiedere ai verificatori di impiegare modelli elettronici, o specifici formati dei file, per le dichiarazioni di verifica conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012.
2. È possibile mettere a disposizione modelli elettronici standardizzati o specifiche di formato dei file ai fini della presentazione della dichiarazione di verifica e per altre tipologie di comunicazione tra il gestore, l’operatore aereo, il verificatore, l’autorità competente e l’organismo nazionale di accreditamento conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012.
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