Art. 67

Monitoraggio dei servizi erogati

In vigore dal 21 giu 2012
Monitoraggio dei servizi erogati Qualora uno Stato membro determini, durante un’ispezione eseguita conformemente all’, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE, che un verificatore non ottempera al presente regolamento, l’autorità competente o l’organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro ne informa l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore. L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore considera la comunicazione di tale informazione come una denuncia ai sensi dell’ del presente regolamento, intraprende azioni appropriate e risponde all’autorità competente o all’organismo nazionale di accreditamento conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.
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Monitoraggio dei servizi erogati (Art. 67 Regolamento (UE) 2012/600) — Testo vigente | Portale Normativo