Art. 72

Informazioni trasmesse dall’autorità competente

In vigore dal 21 giu 2012
Informazioni trasmesse dall’autorità competente 1.   L’autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore conduce la verifica trasmette con cadenza annuale all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato detto soggetto quanto meno le informazioni seguenti: a) i risultati utili ottenuti dal controllo della comunicazione del gestore e dell’operatore aereo e delle dichiarazioni di verifica, in particolare in merito a inadempienze, eventualmente rilevate, del verificatore in questione rispetto al presente regolamento; b) i risultati dell’ispezione del gestore o dell’operatore aereo qualora siano rilevanti per l’organismo nazionale di accreditamento ai fini dell’accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora contemplino inadempienze, eventualmente rilevate, del verificatore in questione rispetto al presente regolamento; c) i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore in questione qualora detta valutazione sia stata eseguita dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 3; d) le denunce pervenute all’autorità competente che riguardano il verificatore in questione. 2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l’autorità competente ha individuato un’inadempienza del verificatore rispetto al presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento considera la comunicazione di tali informazioni alla stregua di una denuncia da parte dell’autorità competente concernente il verificatore in questione ai sensi dell’. L’organismo nazionale di accreditamento adotta le azioni adeguate per trattare dette informazioni e risponde all’autorità competente entro tre mesi dalla ricezione delle medesime. Nella propria risposta, l’organismo nazionale di accreditamento informa l’autorità competente in merito alle azioni adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte nei confronti del verificatore.
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