Art. 73

Scambio di informazioni sulla vigilanza

In vigore dal 21 giu 2012
Scambio di informazioni sulla vigilanza 1.   Qualora a norma dell’, paragrafo 5, sia stato chiesto all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui un verificatore effettua una verifica, di svolgere attività di vigilanza, tale organismo nazionale di accreditamento ne riferisce i risultati all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, salvo diverso accordo fra detti organismi nazionali di accreditamento. 2.   L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tiene in considerazione i risultati di cui al paragrafo 1, nel valutare se il verificatore soddisfi i requisiti del presente regolamento. 3.   Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non osserva il presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta azioni adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all’organismo nazionale di accreditamento che ha svolto attività di vigilanza: a) le azioni adottate dall’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore; b) ove opportuno, il modo in cui i risultati sono stati trattati dal verificatore; c) se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore.
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