Art. 75
Banche di dati concernenti i verificatori accreditati
In vigore dal 21 giu 2012
Banche di dati concernenti i verificatori accreditati
1. Gli organismi nazionali di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di cui all’, paragrafo 2, istituiscono e gestiscono una banca di dati e vi permettono l’accesso agli altri organismi nazionali di accreditamento, alle autorità nazionali, ai verificatori, ai gestori, agli operatori aerei e alle autorità competenti.
L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l’accesso alle banche di dati, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali, i verificatori, i gestori, gli operatori aerei e le autorità competenti, e può riconciliarle in un’unica banca di dati centralizzata.
2. La banca di dati di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome e l’indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento in questione;
b)
gli Stati membri in cui il verificatore effettua verifiche;
c)
l’ambito di accreditamento di ciascun verificatore;
d)
le date di concessione e di scadenza dell’accreditamento;
e)
eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore.
Tali informazioni sono rese pubbliche.
Storico versioni
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