Art. 76
Notifica da parte dei verificatori
In vigore dal 21 giu 2012
Notifica da parte dei verificatori
1. Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’, il verificatore notifica, ogni anno entro il 15 novembre, le seguenti informazioni all’organismo nazionale di accreditamento che l’ha accreditato:
a)
i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare;
b)
l’indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro sono sottoposti a verifica.
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore notifica tali variazioni all’organismo nazionale di accreditamento, entro un termine concordato con quest’ultimo.
Storico versioni
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