Art. 74
Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui il responsabile della verifica è stabilito
In vigore dal 21 giu 2012
Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui il responsabile della verifica è stabilito
Se un verificatore ha ricevuto un accreditamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’, nonché le informazioni di cui all’, sono forniti anche all’autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è stabilito.
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