Art. 71

Scambio di informazioni sulle misure amministrative

In vigore dal 21 giu 2012
Scambio di informazioni sulle misure amministrative Qualora l’organismo nazionale di accreditamento abbia adottato misure amministrative nei confronti del verificatore a norma dell’, si sia posto fine a una sospensione dell’accreditamento o la decisione di un ricorso abbia annullato la decisione di un organismo nazionale di accreditamento di imporre le misure amministrative di cui all’, l’organismo nazionale di accreditamento ne informa i seguenti soggetti: a) l’autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è accreditato; b) l’autorità competente e l’organismo nazionale di accreditamento di ciascuno Stato membro in cui il verificatore svolge le verifiche.
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