Art. 23

Soglia di rilevanza

In vigore dal 21 giu 2012
Soglia di rilevanza 1.   La soglia di rilevanza è fissata al 5 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica: a) per gli impianti di categoria A di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 601/2012 e per gli impianti di categoria B di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento; b) per gli operatori aerei con emissioni annue pari o inferiori a 500 chilotonnellate di CO2 fossile. 2.   La soglia di rilevanza è fissata al 2 % delle emissioni totali segnalate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica: a) per gli impianti di categoria C di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 601/2012; b) per gli operatori aerei con emissioni annue superiori a 500 chilotonnellate di CO2 fossile. 3.   Per la verifica delle comunicazioni delle tonnellate-chilometro degli operatori aerei la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei dati sulle tonnellate-chilometro totali segnalate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica.
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