Art. 40
Procedure per le attività di verifica
In vigore dal 21 giu 2012
Procedure per le attività di verifica
1. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene una o più procedure per le attività di verifica descritte nel capo II, nonché le procedure e i processi previsti all’allegato II. Nel definire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata di cui all’allegato II.
2. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell’attuazione, nel miglioramento e nella revisione delle procedure e dei processi di cui al paragrafo 1, conformemente alla norma armonizzata di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:600:oj#art-40