Art. 42
Imparzialità e indipendenza
In vigore dal 21 giu 2012
Imparzialità e indipendenza
1. Il verificatore è indipendente dal gestore o dall’operatore aereo ed è imparziale nell’esecuzione delle attività di verifica.
A tale scopo il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non è un gestore o operatore aereo, né proprietario di un gestore o operatore aereo né di proprietà di questi né intrattiene relazioni con il gestore o l’operatore aereo che possano compromettere la sua indipendenza e imparzialità. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni in conformità del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE.
2. Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’allegato II.
3. Il verificatore non svolge attività di verifica per un gestore o un operatore aereo atto a generare un rischio inaccettabile per la propria imparzialità o a creare un conflitto di interesse. Il verificatore non si avvale di personale interno o esterno nella verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo che comporti un conflitto di interesse effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità della verifica.
Si considera che un rischio inaccettabile per l’imparzialità o un conflitto di interesse di cui alla prima frase del primo comma insorge, fra l’altro, in uno qualsiasi dei casi seguenti:
a)
qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, compresa l’elaborazione della metodologia di monitoraggio, l’elaborazione della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo e la stesura del piano di monitoraggio;
b)
qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema attuato per monitorare e comunicare le emissioni o i dati relativi alle tonnellate-chilometro.
4. Si considera che un conflitto di interesse per il verificatore nelle relazioni con il gestore o l’operatore aereo insorge, fra l’altro, in uno qualsiasi dei casi seguenti:
a)
qualora la relazione tra il verificatore e il gestore o l’operatore aereo si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune;
b)
qualora il gestore o l’operatore aereo abbia ricevuto una consulenza di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure assistenza tecnica di cui al paragrafo 3, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un’altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e ne comprometta l’imparzialità.
Ai fini del primo comma, lettera b), l’imparzialità del verificatore si considera compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l’ente di consulenza, l’organismo di assistenza tecnica o l’altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti.
5. Il verificatore non affida esternamente il riesame indipendente né la dichiarazione di verifica. Ai fini del presente regolamento, in caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie agli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’allegato II.
Tuttavia, l’ingaggio di persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma, qualora il verificatore, nell’effettuare tale ingaggio, soddisfi i pertinenti requisiti della norma armonizzata di cui all’allegato II.
6. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell’imparzialità e dell’indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 4 e di tutto il personale e delle persone fisiche ingaggiate che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per salvaguardare l’imparzialità e l’indipendenza del verificatore e soddisfa i pertinenti requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’allegato II.
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