Art. 44

Obiettivi dell’accreditamento

In vigore dal 21 giu 2012
Obiettivi dell’accreditamento Durante il processo di accreditamento e il monitoraggio dei verificatori accreditati, ciascun organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica: a) dispongano delle competenze per eseguire la verifica della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo in conformità al presente regolamento; b) eseguano la verifica della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo in conformità al presente regolamento; c) soddisfino i requisiti di cui al capo III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:600:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obiettivi dell’accreditamento (Art. 44 Regolamento (UE) 2012/600) — Testo vigente | Portale Normativo