Art. 45
Domanda di accreditamento
In vigore dal 21 giu 2012
Domanda di accreditamento
1. Qualsiasi persona giuridica o altro soggetto giuridico può presentare una domanda di accreditamento a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 e delle disposizioni del presente capo.
La domanda è corredata delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’allegato III.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, prima dell’inizio della valutazione a norma dell’, il richiedente inoltra anche i seguenti elementi:
a)
tutte le informazioni chieste dall’organismo nazionale di accreditamento;
b)
le procedure e le informazioni relative ai processi di cui all’, paragrafo 1 e le informazioni sul sistema di gestione della qualità di cui all’, paragrafo 2;
c)
i criteri di competenza di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo per le competenze di cui all’ nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica;
d)
le informazioni sul processo inteso ad assicurare il mantenimento dell’imparzialità e dell’indipendenza di cui all’, paragrafo 6, compresi i dati concernenti l’imparzialità e l’indipendenza del verificatore e del relativo personale;
e)
le informazioni sugli esperti tecnici e sui principali addetti coinvolti nella verifica delle comunicazioni dei gestori e degli operatori aerei;
f)
il sistema e il processo per assicurare un’adeguata documentazione interna di verifica;
g)
altri registri utili di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:600:oj#art-45