Art. 45

Domanda di accreditamento

In vigore dal 21 giu 2012
Domanda di accreditamento 1.   Qualsiasi persona giuridica o altro soggetto giuridico può presentare una domanda di accreditamento a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 e delle disposizioni del presente capo. La domanda è corredata delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’allegato III. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, prima dell’inizio della valutazione a norma dell’, il richiedente inoltra anche i seguenti elementi: a) tutte le informazioni chieste dall’organismo nazionale di accreditamento; b) le procedure e le informazioni relative ai processi di cui all’, paragrafo 1 e le informazioni sul sistema di gestione della qualità di cui all’, paragrafo 2; c) i criteri di competenza di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo per le competenze di cui all’ nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica; d) le informazioni sul processo inteso ad assicurare il mantenimento dell’imparzialità e dell’indipendenza di cui all’, paragrafo 6, compresi i dati concernenti l’imparzialità e l’indipendenza del verificatore e del relativo personale; e) le informazioni sugli esperti tecnici e sui principali addetti coinvolti nella verifica delle comunicazioni dei gestori e degli operatori aerei; f) il sistema e il processo per assicurare un’adeguata documentazione interna di verifica; g) altri registri utili di cui all’, paragrafo 1.
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