Art. 24 · Conclusioni sui risultati della verifica

Art. 24

Conclusioni sui risultati della verifica

In vigore dal 21 giu 2012
Conclusioni sui risultati della verifica Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la verifica, il verificatore: a) controlla i dati definitivi provenienti dal gestore o dall’operatore aereo, compresi quelli che sono stati corretti in base alle informazioni ottenute durante la verifica; b) esamina le motivazioni addotte dal gestore o dall’operatore aereo per eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza; c) esamina l’esito della valutazione per stabilire se il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, comprese le procedure ivi descritte, sia stato attuato in maniera corretta; d) valuta se il rischio di verifica si collochi su un livello accettabilmente basso per conseguire una ragionevole certezza; e) assicura di aver raccolto prove sufficienti per essere in condizione di emettere un parere sulla verifica, che esprima con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti; f) fa sì che il processo di verifica sia interamente comprovato nella documentazione interna di verifica e che si possa esprimere un giudizio definitivo nella dichiarazione di verifica.
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