Art. 26

In vigore dal 28 mar 2012
1.   La garanzia è parzialmente svincolata, a richiesta, quando la prova prescritta è fornita relativamente ad una determinata parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo indicato nel regolamento che prevede la garanzia stessa. Se la specifica normativa dell'Unione non stabilisce alcun minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia o fissare un importo minimo per gli svincoli parziali. 2.   Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'organismo competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo. 3.   Nel caso di garanzie che, in conformità dell', paragrafo 1, coprano più del 100 % dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata, quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.
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