Art. 9
In vigore dal 28 mar 2012
1. Al momento della costituzione della garanzia, i beni ipotecati di cui all', paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all', paragrafo 2, lettere d) ed e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta.
L'organismo competente può accettare le garanzie di cui all', paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, dei titoli o delle obbligazioni.
2. Il valore realizzabile delle garanzie di cui all', paragrafo 2, lettere a), d) ed e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.
Il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.
A richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la garanzia deve comprovare il valore realizzabile della garanzia.
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