Art. 5
In vigore dal 28 mar 2012
1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR.
2. Ove si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare un importo equivalente a quello che dovrebbe corrispondere qualora costituisca una garanzia e quest'ultima divenga successivamente, in tutto o in parte, escutibile.
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