Art. 6

In vigore dal 28 mar 2012
L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia: a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica; b) un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.
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