Art. 3

In vigore dal 28 mar 2012
Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) per «garanzia» s'intende l'assicurazione che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata o rimarrà acquisita all' organismo competente; b) per «garanzia cumulativa» s'intende la garanzia costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi; c) per «obbligo» s'intende la prescrizione o le prescrizioni, stabilite da un regolamento che prevedano il compimento o l'omissione di un determinato atto; d) per «organismo competente» s'intende l'organismo competente per ricevere la garanzia o l'organismo competente per decidere, in conformità della normativa applicabile, se la garanzia debba essere svincolata o escussa.
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