Art. 7
In vigore dal 28 mar 2012
1. La garanzia può essere costituita:
a)
in contanti, in conformità degli ; e/o
b)
sotto forma di fideiussione ai sensi dell', paragrafo 1.
2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:
a)
ipoteca; e/o
b)
deposito bancario; e/o
c)
credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o
d)
titolo negoziabile nello Stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito dallo Stato membro stesso; e/o
e)
obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario, quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.
3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle garanzie di cui al paragrafo 2.
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