Art. 15

In vigore dal 28 mar 2012
1.   Il fideiussore deve avere la residenza normale o essere stabilito nell'Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, deve essere accettato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la garanzia. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta. 2.   La fideiussione scritta deve specificare quanto meno: a) l'obbligo o, nel caso di una garanzia cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento della somma di denaro; b) l'importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare; c) che il fideiussore si impegna, in solido con la persona tenuta ad adempiere gli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la garanzia divenga escutibile. 3.   L'organismo competente può accettare come fideiussione scritta un telescritto inviato dal fideiussore. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per accertare l'autenticità del telescritto. 4.   Quando è stata presentata una fideiussione cumulativa scritta, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della fideiussione stessa a un determinato obbligo.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2012/282 — Testo vigente | Portale Normativo