Art. 17

In vigore dal 28 mar 2012
Le disposizioni del presente capo si applicano ogniqualvolta una specifica normativa dell'Unione preveda la possibilità di anticipare un determinato importo prima che l'obbligo di cui trattasi sia stato adempiuto.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2012/282 — Testo vigente | Portale Normativo