Art. 19
In vigore dal 28 mar 2012
1. Gli obblighi possono comprendere prescrizioni principali, secondarie o subordinate.
2. Per prescrizione principale s'intende qualsiasi prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che preveda il compimento o l'omissione di determinati atti.
3. Per prescrizione secondaria s'intende qualsiasi prescrizione che fissi il termine entro cui deve essere adempiuta una prescrizione principale.
4. Per prescrizione subordinata s'intende ogni altra prescrizione stabilita da un regolamento.
5. Il presente capo non si applica quando la specifica normativa dell'Unione non abbia definito la prescrizione o le prescrizioni principali.
6. Ai fini del presente capo per «parte pertinente dell'importo garantito» si intende la parte dell'importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale le prescrizioni non sono state adempiute.
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