Art. 24
In vigore dal 28 mar 2012
Se viene fornita la prova che tutte le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non risultano adempiute le prescrizioni secondarie e subordinate, si applicano gli e l'importo totale da escutere è pari a quello escutibile in applicazione dell', maggiorato del 15 % della parte pertinente dell'importo garantito.
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